Art. 21.
(Princìpi generali).

      1. Nell'ambito digli obiettivi generali di decentramento e di sussidiarietà di cui all'articolo 3, la regione promuove l'autonomia

 

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amministrativa e finanziaria degli enti locali nonché la creazione di un sistema di relazioni tra gli enti locali e tra questi e la regione che consenta di orientare la programmazione verso strategie condivise.